PAGINA INFORMATIVA - WHISTLEBLOWING
Nella presente pagina informativa sono illustrate le modalità di funzionamento del canale interno di segnalazione di illeciti o irregolarità verificatisi all’interno di Aluberg, che recepiscono quanto previsto dal D.Lgs. 24/2023 in materia di Whistleblowing. Il canale di segnalazione online viene gestito internamente ed è accessibile tramite apposito link disponibile a fondo pagina.
Come indicato all’ultimo paragrafo del presente documento, è possibile utilizzare anche dei canali di segnalazione esterni.
1. FINALITÀ E DESTINATARI DEL CANALE WHISTLEBLOWING DI ALUBERG
Con il termine “Whistleblowing” si intende un insieme di norme volte a tutelare da eventuali ritorsioni i soggetti che segnalano illeciti o irregolarità all’interno della realtà aziendale.
La finalità, dunque, del canale interno di Whistleblowing è quella di garantire la riservatezza del segnalante e proteggere quest’ultimo da eventuali ritorsioni subite in ragione della segnalazione; le predette tutele non sono garantite in caso di segnalazione ordinaria presso un referente o un superiore.
Possono fare una segnalazione tramite il canale interno i dipendenti, gli ex dipendenti, i soci e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza presso Aluberg, i soggetti esterni (consulenti, dipendenti di fornitori di beni e servizi, tirocinanti, volontari) che svolgono attività per e/o presso Aluberg, i candidati a una posizione in Aluberg.
Il segnalante può scegliere se presentare la segnalazione in modo anonimo o meno. Nel caso opti per l’anonimato, il segnalante avrà comunque il diritto a rimanere informato sugli sviluppi delle indagini conseguenti alla segnalazione e la possibilità di essere contattato tramite la piattaforma in un momento successivo per ulteriori informazioni strumentali alla gestione della segnalazione. La riservatezza del segnalante e delle persone coinvolte sarà in ogni caso pienamente garantita.
2. IL CONTENUTO DELLE SEGNALAZIONI
Il D. Lgs. 24/2023 precisa con chiarezza le violazioni – di cui si è venuti a conoscenza in ambito lavorativo – che possono essere oggetto di segnalazione, ossia: violazioni del diritto europeo (es. diffusione di dati personali dei dipendenti) o del diritto nazionale afferente una delle seguenti materie:
Non rientrano nel perimetro delle segnalazioni rilevanti quelle attinenti le violazioni di procedure interne né il sistema di gestione adottato da Aluberg in conformità alle procedure ISO, purché non rappresentino, a loro volta, violazioni segnalabili ai sensi del d. lgs. 24/2023.
Chiarito l’oggetto delle segnalazioni, occorre soffermarsi sul contenuto pratico delle stesse. Le segnalazioni devono contenere informazioni circostanziate – precise e complete, sui fatti, sulle circostanze di tempo e di luogo, sulle persone coinvolte e, per quanto possibile, sugli elementi fondanti l’oggetto della segnalazione. La segnalazione può basarsi anche su fondati sospetti relativi alla commissione di violazioni oppure, su elementi concreti, precisi e concordanti relativamente ad eventi che non si sono ancora verificati. Inoltre, possono essere oggetto di segnalazione anche le condotte che sono volte ad occultare una violazione.
Inoltre, qualora il segnalante voglia mantenere segreta la propria identità e beneficiare delle tutele previste in caso di ritorsioni, deve indicarlo nell’oggetto della segnalazione.
3. CONSEGUENZE DELLE SEGNALAZIONI INFONDATE
Il segnalante che abbia presentato una segnalazione in buona fede relativamente ad una violazione non sarà soggetto ad alcuna misura disciplinare o a ritorsioni di alcun tipo legate alla segnalazione, anche se la segnalazione dovesse successivamente essere considerata come imprecisa o infondata.
Chiunque invece presenti consapevolmente e deliberatamente una falsa segnalazione o false dichiarazioni, divulghi informazioni fuorvianti o agisca in malafede (per esempio, presentando denunce diffamatorie o calunniose), oltre a perdere il diritto a tutte le tutele previste per il segnalante ai sensi del d.lgs. 24/2023, sarà soggetto alle relative conseguenze sanzionatorie (anche penali), in conformità con il Regolamento interno aziendale, con le procedure aziendali e le leggi vigenti. Le medesime conseguenze si produrranno in caso di utilizzo doloso dei canali di segnalazione esterni.
4. LA TUTELA DEL SEGNALANTE E DEGLI ALTRI SOGGETTI COINVOLTI
Come richiesto dal d. lgs. 24/2023, Aluberg si impegna ad adottare tutte le misure necessarie per assicurare la tutela del Segnalante, del segnalato e dei soggetti coinvolti nella segnalazione, compreso il facilitatore, al fine di salvaguardare gli stessi da eventuali danni alla loro reputazione o altre conseguenze negative ancor prima che venga accertato il contenuto della segnalazione.
Aluberg e gli eventuali soggetti esterni coinvolti assicurano la massima tutela di tutti i dati personali trattati, impedendo l’indebita circolazione di informazioni personali, sia internamente che esternamente all’azienda, a soggetti non autorizzati al trattamento di tali dati.
Inoltre, i soggetti segnalati e comunque coinvolti nella segnalazione hanno tutte le garanzie di difesa normalmente riconosciute nel corso di eventuali procedimenti disciplinari o di diversa natura che dovessero essere instaurati a seguito della segnalazione.
Le eventuali ritorsioni devono essere segnalate immediatamente ad ANAC mediante l’impiego del relativo canale di segnalazione esterno; una volta accertata la responsabilità degli autori della condotta ritorsiva, a questi ultimi saranno anche applicati da parte di Aluberg provvedimenti disciplinari. Aluberg può inoltre adottare dei provvedimenti, in conformità alle leggi applicabili, nei casi di comportamenti ostativi all’esercizio del diritto di segnalazione.
5. LA GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE
La segnalazione interna viene ricevuta da un comitato composto dal Responsabile del servizio Assicurazione Qualità e dal Responsabile dei servizi di Amministrazione e Risorse Umane della Società (nel seguito, il “Comitato Whistleblowing”) che se ne occuperà in collaborazione con un investigatore qualificato, individuato come la persona più adatta a gestire quella determinata segnalazione.
Qualora un soggetto riceva una segnalazione senza essere competente in proposito deve: (i) tempestivamente trasmettere tale segnalazione al Comitato Whistleblowing; (ii) mantenere la massima riservatezza in ordine al contenuto della segnalazione e/o ai soggetti coinvolti qualora ne sia venuto a conoscenza. Tale circostanza si applica anche in caso di segnalazione pervenuta ad un soggetto competente tramite un canale errato.
Al segnalante verranno assegnate delle credenziali per poter accedere alla piattaforma, tramite la quale riceverà immediatamente una conferma di avvenuta ricezione della segnalazione, riceverà entro i 7 giorni successivi un secondo avviso della presa in carico della stessa e manterrà un contatto diretto con il gestore della segnalazione per tutta la durata delle indagini. In ogni caso il segnalante riceverà entro 3 mesi dalla presentazione della segnalazione il report finale con l’esito delle indagini.
Durante l’intero processo di raccolta e gestione di una segnalazione, il trattamento dei dati personali di ciascun soggetto coinvolto viene effettuato da Aluberg nel pieno rispetto delle previsioni della normativa privacy, nei modi e con i limiti illustrati nell’informativa privacy consultabile al seguente link. L’esercizio dei diritti normalmente garantiti all’interessato potrebbe essere limitato, in quanto ne potrebbe derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla tutela della riservatezza dell’identità della persona segnalante.
6. I CANALI ESTERNI AD ALUBERG
A certe condizioni è possibile presentare la segnalazione anche tramite canali esterni, in particolare:
Restano a disposizione del segnalante i canali di segnalazione già previsti dalla legge per la comunicazione alle autorità competenti di questioni inerenti ad illeciti di natura penale o amministrativa, in presenza dei relativi presupposti normativi (es. querela di un reato presso le forze dell’Ordine).
Per qualsiasi richiesta di informazioni aggiuntive inerenti il Whistleblowing è possibile contattare un membro del Comitato all’indirizzo This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
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Nella presente pagina informativa sono illustrate le modalità di funzionamento del canale interno di segnalazione di illeciti o irregolarità verificatisi all’interno di Aluberg, che recepiscono quanto previsto dal D.Lgs. 24/2023 in materia di Whistleblowing. Il canale di segnalazione online viene gestito internamente ed è accessibile tramite apposito link disponibile a fondo pagina.
Come indicato all’ultimo paragrafo del presente documento, è possibile utilizzare anche dei canali di segnalazione esterni.
1. FINALITÀ E DESTINATARI DEL CANALE WHISTLEBLOWING DI ALUBERG
Con il termine “Whistleblowing” si intende un insieme di norme volte a tutelare da eventuali ritorsioni i soggetti che segnalano illeciti o irregolarità all’interno della realtà aziendale.
La finalità, dunque, del canale interno di Whistleblowing è quella di garantire la riservatezza del segnalante e proteggere quest’ultimo da eventuali ritorsioni subite in ragione della segnalazione; le predette tutele non sono garantite in caso di segnalazione ordinaria presso un referente o un superiore.
Possono fare una segnalazione tramite il canale interno i dipendenti, gli ex dipendenti, i soci e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza presso Aluberg, i soggetti esterni (consulenti, dipendenti di fornitori di beni e servizi, tirocinanti, volontari) che svolgono attività per e/o presso Aluberg, i candidati a una posizione in Aluberg.
Il segnalante può scegliere se presentare la segnalazione in modo anonimo o meno. Nel caso opti per l’anonimato, il segnalante avrà comunque il diritto a rimanere informato sugli sviluppi delle indagini conseguenti alla segnalazione e la possibilità di essere contattato tramite la piattaforma in un momento successivo per ulteriori informazioni strumentali alla gestione della segnalazione. La riservatezza del segnalante e delle persone coinvolte sarà in ogni caso pienamente garantita.
2. IL CONTENUTO DELLE SEGNALAZIONI
Il D. Lgs. 24/2023 precisa con chiarezza le violazioni – di cui si è venuti a conoscenza in ambito lavorativo – che possono essere oggetto di segnalazione, ossia: violazioni del diritto europeo (es. diffusione di dati personali dei dipendenti) o del diritto nazionale afferente una delle seguenti materie:
- civile (es. danneggiamento di beni aziendali)
- penale (es. comportamenti che siano inquadrabili nel mobbing; accettare una somma di denaro per influenzare la scelta di un fornitore)
- amministrativa (es. impiego di contanti superiori alla soglia prevista ex lege)
- contabile (es. errata dichiarazione fiscale).
Non rientrano nel perimetro delle segnalazioni rilevanti quelle attinenti le violazioni di procedure interne né il sistema di gestione adottato da Aluberg in conformità alle procedure ISO, purché non rappresentino, a loro volta, violazioni segnalabili ai sensi del d. lgs. 24/2023.
Chiarito l’oggetto delle segnalazioni, occorre soffermarsi sul contenuto pratico delle stesse. Le segnalazioni devono contenere informazioni circostanziate – precise e complete, sui fatti, sulle circostanze di tempo e di luogo, sulle persone coinvolte e, per quanto possibile, sugli elementi fondanti l’oggetto della segnalazione. La segnalazione può basarsi anche su fondati sospetti relativi alla commissione di violazioni oppure, su elementi concreti, precisi e concordanti relativamente ad eventi che non si sono ancora verificati. Inoltre, possono essere oggetto di segnalazione anche le condotte che sono volte ad occultare una violazione.
Inoltre, qualora il segnalante voglia mantenere segreta la propria identità e beneficiare delle tutele previste in caso di ritorsioni, deve indicarlo nell’oggetto della segnalazione.
3. CONSEGUENZE DELLE SEGNALAZIONI INFONDATE
Il segnalante che abbia presentato una segnalazione in buona fede relativamente ad una violazione non sarà soggetto ad alcuna misura disciplinare o a ritorsioni di alcun tipo legate alla segnalazione, anche se la segnalazione dovesse successivamente essere considerata come imprecisa o infondata.
Chiunque invece presenti consapevolmente e deliberatamente una falsa segnalazione o false dichiarazioni, divulghi informazioni fuorvianti o agisca in malafede (per esempio, presentando denunce diffamatorie o calunniose), oltre a perdere il diritto a tutte le tutele previste per il segnalante ai sensi del d.lgs. 24/2023, sarà soggetto alle relative conseguenze sanzionatorie (anche penali), in conformità con il Regolamento interno aziendale, con le procedure aziendali e le leggi vigenti. Le medesime conseguenze si produrranno in caso di utilizzo doloso dei canali di segnalazione esterni.
4. LA TUTELA DEL SEGNALANTE E DEGLI ALTRI SOGGETTI COINVOLTI
Come richiesto dal d. lgs. 24/2023, Aluberg si impegna ad adottare tutte le misure necessarie per assicurare la tutela del Segnalante, del segnalato e dei soggetti coinvolti nella segnalazione, compreso il facilitatore, al fine di salvaguardare gli stessi da eventuali danni alla loro reputazione o altre conseguenze negative ancor prima che venga accertato il contenuto della segnalazione.
Aluberg e gli eventuali soggetti esterni coinvolti assicurano la massima tutela di tutti i dati personali trattati, impedendo l’indebita circolazione di informazioni personali, sia internamente che esternamente all’azienda, a soggetti non autorizzati al trattamento di tali dati.
Inoltre, i soggetti segnalati e comunque coinvolti nella segnalazione hanno tutte le garanzie di difesa normalmente riconosciute nel corso di eventuali procedimenti disciplinari o di diversa natura che dovessero essere instaurati a seguito della segnalazione.
Le eventuali ritorsioni devono essere segnalate immediatamente ad ANAC mediante l’impiego del relativo canale di segnalazione esterno; una volta accertata la responsabilità degli autori della condotta ritorsiva, a questi ultimi saranno anche applicati da parte di Aluberg provvedimenti disciplinari. Aluberg può inoltre adottare dei provvedimenti, in conformità alle leggi applicabili, nei casi di comportamenti ostativi all’esercizio del diritto di segnalazione.
5. LA GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE
La segnalazione interna viene ricevuta da un comitato composto dal Responsabile del servizio Assicurazione Qualità e dal Responsabile dei servizi di Amministrazione e Risorse Umane della Società (nel seguito, il “Comitato Whistleblowing”) che se ne occuperà in collaborazione con un investigatore qualificato, individuato come la persona più adatta a gestire quella determinata segnalazione.
Qualora un soggetto riceva una segnalazione senza essere competente in proposito deve: (i) tempestivamente trasmettere tale segnalazione al Comitato Whistleblowing; (ii) mantenere la massima riservatezza in ordine al contenuto della segnalazione e/o ai soggetti coinvolti qualora ne sia venuto a conoscenza. Tale circostanza si applica anche in caso di segnalazione pervenuta ad un soggetto competente tramite un canale errato.
Al segnalante verranno assegnate delle credenziali per poter accedere alla piattaforma, tramite la quale riceverà immediatamente una conferma di avvenuta ricezione della segnalazione, riceverà entro i 7 giorni successivi un secondo avviso della presa in carico della stessa e manterrà un contatto diretto con il gestore della segnalazione per tutta la durata delle indagini. In ogni caso il segnalante riceverà entro 3 mesi dalla presentazione della segnalazione il report finale con l’esito delle indagini.
Durante l’intero processo di raccolta e gestione di una segnalazione, il trattamento dei dati personali di ciascun soggetto coinvolto viene effettuato da Aluberg nel pieno rispetto delle previsioni della normativa privacy, nei modi e con i limiti illustrati nell’informativa privacy consultabile al seguente link. L’esercizio dei diritti normalmente garantiti all’interessato potrebbe essere limitato, in quanto ne potrebbe derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla tutela della riservatezza dell’identità della persona segnalante.
6. I CANALI ESTERNI AD ALUBERG
A certe condizioni è possibile presentare la segnalazione anche tramite canali esterni, in particolare:
-
presso il sito internet di ANAC, alle seguenti condizioni:
- si è presentata una segnalazione interna cui non è stato dato seguito;
- vi è fondato motivo di ritenere che alla segnalazione interna non verrà dato seguito;
- il fatto da segnalare costituisce un pericolo imminente da segnalare ad un’autorità;
-
mediante una divulgazione pubblica, alle seguenti condizioni:
- sono già state presentate delle segnalazioni interne ed esterne cui non è stato dato seguito;
- il fatto da segnalare costituisce un pericolo imminente da segnalare alla collettività;
- sussiste il concreto rischio di ritorsioni in caso in cui si proceda a segnalazione mediante un canale diverso.
Restano a disposizione del segnalante i canali di segnalazione già previsti dalla legge per la comunicazione alle autorità competenti di questioni inerenti ad illeciti di natura penale o amministrativa, in presenza dei relativi presupposti normativi (es. querela di un reato presso le forze dell’Ordine).
Per qualsiasi richiesta di informazioni aggiuntive inerenti il Whistleblowing è possibile contattare un membro del Comitato all’indirizzo This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.